I crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati dal contribuente per compensare eventuali debiti tributari e contributivi tramite l’utilizzo del modello F24.

L’articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione.

1) Per i crediti (iva, irpef, irap, etc.) utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui viene introdotto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Quindi,l credito superiore a suddetta soglia sarà utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

2) La compensazione dei crediti tramite F24 deve essere obbligatoriamente effettuata tramite modalità telematica (anche per i sostituti d’imposta e per i soggetti non titolari di partita IVA). Ciò comporta che l’obbligo di utilizzare i servizi telematici sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati (da 730).

1) I crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione della documentazione. Il documento si sofferma anche sull’obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica. Le imposte per le quali è previsto l’obbligo di presentazione appartengono alle categorie seguenti:

– Imposte sostitutive;

– Imposte sui redditi e addizionali;

– IRAP;

– IVA;

– Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

– Sostituti d’imposta.

2) La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online” oppure tramite intermediario abilitato.