Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 11 marzo 2022 n. 55, sta per diventare obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese, ovvero la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica quindi ne risulta beneficiaria.

I dati e delle informazioni relative al titolare effettivo sono rese mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, e sono comunicati all’Ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, utilizzando l’apposito modello di Comunicazione Unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico.


I soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese sono:

  1.  le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali;
  2.  le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
  3.  i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

      1.  Il Titolare effettivo di imprese dotate di personalità giuridica è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

  • la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.
  • la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale.

  1. Mentre il Titolare effettivo di persone giuridiche private è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

  • fondatore, se in vita;
  • beneficiario;
  • titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

  1. Infine troviamo il Titolare effettivo di trust ed istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

  • costituente;
  • fiduciario;
  • guardiano;
  • beneficiario;
  • soggetto che controlla il trust o i beni conferiti nel trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

REGISTRAZIONE NELL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E ALTRE INFORMAZIONI

Il registro dei titolari effettivi è tenuto dall’Ufficio del registro delle imprese e si compone di due sezioni:

  • una “sezione autonoma”, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private ed il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico.

  • una “sezione speciale”, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana ed il cui accesso è consentito alle autorità.

I dati e le informazioni sul titolare effettivo comunicati alle sezioni del registro delle imprese devono essere:

  • modificati, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione;
  • confermati, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione, o dall’ultima comunicazione della loro variazione, o dall’ultima conferma.

Inoltre, le imprese con personalità giuridica possono confermare i dati e le informazioni anche contestualmente al deposito annuale del bilancio d’esercizio.

L’eventuale mancata o ritardata comunicazione entro il termine previsto dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo, comportano la contestazione della violazione all’obbligo di legge da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, con applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., che varia da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.