Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi introdotto dalla Legge 190/2014 art.1, destinato, a determinate condizioni, ai contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale.

A seguito dell’introduzione dell’ultima Legge di Bilancio 2023, i criteri da seguire nel regime forfettario sono i seguenti:

  1. Il primo criterio richiesto riguarda l’ambito soggettivo

Il contribuente, per accedere a tale regime deve verificare, facendo riferimento all’anno precedente, di:

  • non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno (nel caso di inizio attività in corso d’anno), superiori a 85.000 euro;
  • non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 20.000 lordi per dipendenti o collaboratori

  1. Il secondo criterio riguarda calcolo del reddito imponibile.

Per determinare il reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente.

Successivamente si applica al reddito imponibile l’aliquota del 15% o del 5% per i primi cinque anni di attività se il contribuente avvia una nuova impresa o professione è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

  1. Il terzo criterio riguarda le cause di esclusione.

Non possono avvalersi al regime forfettario i contribuenti che:

  • si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • risultano non residenti;
  • effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività ad associazioni, società di persone, società familiari, controllano s.r.l. o associazioni professionali che operano nello stesso settore di attività;
  • esercitano l’attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti;
  • conseguono un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000, la soglia non deve essere verificata se il rapporto viene cessato.

  1. Il quarto criterio riguarda le semplificazioni e gli adempimenti.

Il contribuente può accedere ad un regime semplificato dal punto di vista degli obblighi fiscali infatti nel regime forfettario vi è l’esonero dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non viene applicata la ritenuta d’acconto sui ricavi e compensi.

Infine, vengono esclusi tutti gli adempimenti in materia di IVA, eccetto l’emissione delle fatture elettroniche.