L’approvazione del bilancio deve essere depositata entro trenta giorni presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Il bilancio di esercizio rappresenta il documento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società e al termine dell’esercizio ha lo scopo di informare di informare i soci e gli stakeholders sull’andamento societario.

Le disposizioni del CC prevedono tre formati di bilancio civilistico:

  • Bilancio ordinario: presente principalmente nelle medie e grandi imprese, nel quale gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria;

  • Bilancio abbreviato: presente principalmente piccole imprese e viene ammesso se non vengono superati i seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale= 4400.000€;

– ricavi delle vendite e delle prestazioni= 8800.000€;

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

  • Bilancio delle micro-imprese: presente principalmente nelle micro-imprese e vengono considerate tali se non superano i seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale= 175.000€;

– ricavi delle vendite e delle prestazioni= 350.000€;

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

I soggetti che sono obbligati al deposito del bilancio sono le Società per Azioni (SpA), Società in accomandita per azioni (Sapa), società cooperative e loro consorzi e le Società a responsabilità limitata (Srl).

Per l’approvazione del bilancio devono essere presentati i seguenti documenti:

– una copia del bilancio d’esercizio,

– il verbale dell’assemblea che deve aver approvato il bilancio

– la relazione sulla gestione (se previsto);

– la relazione del collegio sindacale (se previsto);

– la relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se previsto);

Dopo esser stato approvato, il bilancio deve essere depositato in Camera di Commercio.

Quindi, il deposito del bilancio deve avvenire da parte degli amministratori ed il termine è di 30 giorni dalla data di approvazione.