A partire dal 1° gennaio 2024 i contribuenti in regime forfettario non potranno più emettere fatture in formato cartaceo ma saranno tenuti a fatturare esclusivamente in modalità elettronica, pertanto anche la marca da bollo, che precedentemente era apposta sul documento cartaceo, diventerà telematica.

L’imposta di bollo è dovuta su tutte le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario, se di importo superiore a 77,47 euro.

Il fatto che l’imposta di bollo diventi telematica comporta:

1) che sia indicata nella fattura elettronica la presenza e l’importo di tale imposta;

2) che sia successivamente versata con F24 o altre modalità previste dall’agenzia delle entrate.

Riguardo al punto 1), laddove sia dovuta imposta di bollo, il contribuente è tenuto ad evidenziarlo in fattura elettronica, contrassegnando il “SI” nel campo “Bollo virtuale”.  Nel campo successivo è possibile, ma non indispensabile, indicare l’ammontare del bollo, pari a due euro. Non si tratta di una indicazione essenziale, poiché una volta che contrassegnato il campo “bollo virtuale” il sistema lo considererà automaticamente pari a due euro.

In caso cui, il contribuente dimentichi di evidenziare il bollo non sono previste sanzioni, a condizione che il versamento venga correttamente effettuato.

La verifica delle fatture che devono scontare imposta di bollo viene effettuata in automatico dal Sistema di Interscambio nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi, verranno messi a disposizione due elenchi:

  • l’elenco A nel quale vengono riportate tutte le fatture per le quali il contribuente ha indicato come dovuto il bollo; quindi, tale elenco avrà valore puramente informativo;
  •  l’elenco B, nel quale vengono riportate le eventuali fatture per le quali il contribuente non ha indicato il bollo, ma che l’ADE ritiene come dovuto.

L’ammontare da versare sarà quindi pari al totale di elenco A ed elenco B.

La gestione e il versamento dell’imposta di bollo è trimestrale.

Il versamento avviene con modello F24 oppure direttamente per il tramite dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (piattaforma Fatture e Corrispettivi, imposta di bollo fatture elettroniche), indicando l’IBAN di un conto corrente intestato al contribuente, sul quale effettuare l’addebito dell’ammontare dovuto a scadenza.

Se il pagamento non verrà effettuato nei termini corretti, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione telematica al contribuente, indicando le somme da versare, con sanzioni maggi pari al 30% ed interessi legali. Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni, la sanzione verrà ridotta al 10%. 

In ogni caso è valido il ravvedimento operoso: prima che il tardivo o mancato versamento venga contestato dall’Agenzia delle Entrate, è possibile porre rimedio ricorrendo al versamento spontaneo, potendo così ridurre le sanzioni.

TABELLA SCADENZE

 Scadenza versamento imposta di bollo
1° TRIMESTRE31 maggio
2° TRIMESTRE30 settembre
3° TRIMESTRE30 novembre
4° TRIMESTRE28 febbraio anno successivo