L’articolo 1, commi da 101 a 111, della nuova legge di bilancio 2024 prevede l’obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze contro i danni catastrofali entro il 31 dicembre 2024.  Le imprese che non rispettano questo obbligo sono passibili di multe fino a un milione di euro e l’inadempimento verrà considerato ai fini dell’assegnazione di contributi e agevolazione pubbliche.

L’allarmismo creato dal cambiamento climatico e dal surriscaldamento globale ha portato a far sì che venga sempre più considerato il rischio di calamità naturali, il governo ha così deciso di correre ai ripari almeno sul fronte dei risarcimenti alle imprese. Questa, dunque, la ratio sottesa alla previsione dell’assicurazione obbligatoria.

 La manovra finanziaria per il 2024 impone a tutte le imprese con sede legale in Italia o con sede all’estero ma stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., con l’eccezione di quelle agricole, di stipulare entro fine anno un’assicurazione sui beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ossia:  terreni, fabbricati, impianti e attrezzature , per tutelarsi dalle conseguenze di terremoti, inondazioni, frane e altre catastrofi.

Anche sul fronte delle compagnie assicurative sono previsti obblighi. Queste saranno tenute ad applicare:

  • Un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
  • Premi proporzionali al rischio.

Le imprese di assicurazione sono obbligate a stipulare tali contratti, pena le citate sanzioni a cui potranno andare incontro.

Spetta al MEF e MIMIT la definizione delle modalità attuative dell’assicurazione in oggetto, in particolare le modalità di:

  • Individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
  • Determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • Coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
  • Aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.