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Distribuzione utili della SRL

Gli utili prodotti dalle Srl e dalle altre società di capitali possono essere distribuiti ai soci sotto forma di dividendi.

La decisione di distribuire l’utile di esercizio (o le riserve disponibili) deve essere presa dall’assemblea della società, al momento dell’approvazione del bilancio ovvero in un momento successivo.

Ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile:

non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;

– se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

La distribuzione dei dividendi è preclusa se:

  • gli utili da distribuire non sono presenti in un bilancio regolarmente approvato;
  • vi sono delle perdite che hanno intaccato il capitale sociale e lo stesso non è stato reintegrato;
  • vi sono delle immobilizzazioni immateriali non coperti da riserve disponibili
  • la società ha emesso un prestito obbligazionario maggiore del 200% del capitale sociale + riserve disponibili;
  • in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi la società ha in essere obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma composta dal capitale sociale e riserve disponibili;
  • alla formazione dell’utile hanno concorso plusvalori iscritti a Conto Economico su partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
  • la riserva legale non ha raggiunto 1/5 del capitale sociale.

PROCEDURA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La procedura di distribuzione degli utili nelle Srl prevede i seguenti passaggi:

  1. approvazione del verbale di assemblea che prevede la distribuzione degli utili, che può essere quello di approvazione del bilancio oppure uno successivo;
  2. stampa di due copie originali del verbale, ciascuno con apposizione di una marca da bollo da 16,00 euro (marca da bollo da euro 16,00 ogni 100 righe di verbale);
  3. pagamento del modello F24 per l’imposta di registro di 200,00 euro, indicando il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale lo stesso verrà registrato;
  4. deposito del verbale presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della delibera (il termine precedente era di 20 giorni ma è stato modificato dall’articolo 14 del DL 73/2022 che ha modificato l’articolo 19 comma 1 del TUR, il Testo Unico dell’Imposta di Registro, istituito con il dpr 131/1986);
  5. effettuare il bonifico ai soci;
  6. predisporre il modello F24 per il versamento delle ritenute del 26% per i dividendi distribuiti ai soci non imprenditori (da effettuare entro il 16 del mese successivo al trimestre solare in cui avviene la distribuzione dell’utile – cod. tributo 1035, periodo di riferimento ultimo mese del trimestre);
  7. Redigere il modello CUPE da assegnare ai soci a conferma delle somme assegnate e distribuite;
  8. Predisporre 770/2023 e compilare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Gli utili distribuiti da società di capitali (srl, spa, sapa) ai SOCI PERSONE FISICHE PRIVATE sono tassati a titolo di reddito di capitale.

La tassazione avviene secondo il criterio di cassa in quanto rileva il momento dell’effettiva percezione, indipendentemente dall’eventuale iscrizione in bilancio in un esercizio precedente. Non assume rilevanza la data nella quale è stata deliberata la distribuzione dei dividendi stessi.

Ai fini della tassazione è stata negli anni rilevante la distinzione tra:

  • Socio qualificato: socio che detiene una partecipazione che rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (l’amministrazione finanziaria ha precisato che i due criteri sono tra di loro alternativi, quindi, è sufficiente che sia soddisfatto soltanto uno dei due requisiti previsti per ritenere la partecipazione qualificata);
  • Socio NON qualificato: socio che detiene una partecipazione che rappresenta una partecipazione pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 25%;

Con la Legge di Bilancio 2018 n.205/2017 è stato modificato il regime di tassazione, assoggettando i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

Pertanto, con la riforma del 2018 sia i soci qualificati che i soci non qualificati subiranno una ritenuta a titolo d’imposta del 26% che verrà trattenuta e versata direttamente dalla società al momento del pagamento delle somme.

Suddetta Legge contiene una disposizione transitoria (ex articolo 1 comma 1006 della Legge di bilancio 2018 n.205/2017) per le distribuzioni di utili deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 . Pertanto, per tali delibere di distribuzione adottate entro il 31.12.2022 si applicano le regole precedenti e quindi per gli utili prodotti fino al:

  • 2007 concorrono al reddito complessivo nella misura del 40%
  • Dal 2008 al 2016 concorrono al reddito complessivo nella misura del 49,72%
  • Dal 2017 concorrono al reddito complessivo nella misura del 58,14%

Dal 01.01.2023 la misura del 26% varrà per ogni delibera di distribuzione + effettiva distribuzione per ogni tipo di socio persona fisica non imprenditore, qualificato e non (articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600).

Diversa è la tassazione per i SOCI IMPRENDITORI.

La tassazione dei dividendi per gli imprenditori individuali (rientranti tra i redditi d’impresa) e le società di persone è regolata da diverse leggi, in particolare, dall’articolo 59 del DPR n. 917/86 e dall’art. 1 comma 1 e 2 del DM 2/04/2008.

I dividendi percepiti da imprenditori individuali e da società di persone concorrono alla formazione del reddito in modo diverso. Questo dipende dall’esercizio in cui questi dividendi sono maturati e dalla loro origine.
Nello specifico, concorrono alla formazione del reddito e quindi sono tassabili nelle seguenti percentuali:

  • 40% per gli utili maturati fino al 31 dicembre 2007;
  • 49,72% per gli utili maturati fino al 31 dicembre 2016;
  • 58,14% per gli utili maturati dal 1° gennaio 2017;
  • 100% se derivano da una partecipazione in una società localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Gli utili erogati ad imprese individuali e società di persone non sono, pertanto, soggetti a ritenuta alla fonte e in sede di dichiarazione dei redditi si applicheranno, alla base imponibile come sopra indicata, le aliquote IRPEF ordinarie.

La tassazione dei dividendi percepiti dalle società di capitali è disciplinata nell’articolo 89 del DPR 917/86:

  • la base imponibile è pari al 5% del dividendo percepito (vi è quindi esenzione del 95%).

Questa agevolazione è riconosciuta per ridurre la doppia imposizione fiscale in capo alla società produttrice dell’utile e quella beneficiaria del dividendo.

Nel caso in cui la società che percepisce il dividendo abbia optato per il regime di trasparenza (tassazione in IRPEF direttamente in capo ai soci) l’esenzione è totale (per il dividendo percepito non sarà tassata la società ma direttamente i soci).

La base imponibile agevolata al 5% vale anche per i dividendi di fonte estera, tranne nel caso di dividendi derivanti da Paesi black list (paradisi fiscali) per i quali c’è imponibilità integrale del dividendo.

Per quanto riguarda I dividendi percepiti da ENTI NON COMMERCIALI concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare. Tale disposizione riguarda sia gli utili che derivano da partecipazioni possedute nell’ambito dell’attività istituzionale che nell’ambito di quella commerciale.

PRIORITA’ DELLE RISERVE

L’articolo 47, comma 1 Tuir dispone, che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

Le riserve che non sono disponibili per la distribuzione non possono sottostare alla presunzione di distribuzione figurativa.

Distinguiamo quindi le riserve classificate secondo l’origine:

  • Le riserve di utili traggono origine dall’accantonamento di utili di esercizio (come nel caso della riserva legale e della riserva statutaria) e sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’esercizio, mediante esplicita destinazione a riserva o semplice delibera di non distribuzione (utili a nuovo).
  • Le riserve di capitale sono costituite in sede di:

• ulteriori apporti dei soci;

• conversione di obbligazioni in azioni (riserva da sovrapprezzo azioni);

• rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione monetaria);

• rinuncia ai crediti da parte dei soci (rinunzia ai finanziamenti erogati);

• rilevazione di differenze di fusione;

• donazioni da parte dei soci.

Distinguiamo ulteriormente le riserve classificate per destinazione:

  • Le Riserve disponibili possono essere utilizzabili per erogazione ai soci o comunque per la copertura delle perdite e l’aumento del capitale sociale
  • Le Riserve non disponibili (dette anche “vincolate”) sono quelle per cui è vietato qualsiasi utilizzo sino al compimento dell’operazione per cui sono vincolate e una volta compiuta il vincolo si scioglie e la riserva torna disponibile.