Con la legge di bilancio 2023, sono state introdotte due importanti innovazioni al regime forfettario.

 

La prima novità, in vigore dal 1° gennaio 2023, è stato l’innalzamento della soglia dei ricavi o compensi per l’accesso o il mantenimento del regime agevolato da 65.000 a 85.000 euro all’anno, da calcolare tenendo in considerazione il ragguaglio a periodo in caso di apertura della partita IVA in corso d’anno.

 

La seconda riguarda l’introduzione di una causa di estromissione immediata dal regime agevolato, che scatta quando i ricavi o compensi effettivamente percepiti nell’anno superano 100mila euro.

 

Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario in corso d’anno richiede di dover correttamente gestire numerosi aspetti come l’assoggettamento ad IVA delle operazioni effettuate. Allo stesso modo, è necessario comprendere come gestire la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, gli aspetti reddituali e le ulteriori conseguenze, anche in termini di obblighi contabili e dichiarativi.

 

Gli attesi chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 32/E del 5 dicembre 2023, di seguito esaminata per quanto concerne gli aspetti IVA.

  • Per il conteggio della soglia dei 100mila occorre considerare tutti i ricavi e compensi effettivamente percepiti nell’anno e rilevare gli incassi relativi a ricavi o compensi fatturati nell’anno precedente. Quindi la soglia dei 100mila euro deve essere monitorata senza effettuare ragguaglio a periodo.
  • Con il superamento della soglia dei 100mila euro di ricavi e compensi percepiti nell’esercizio, il contribuente cambia regime contabile, passando da “soggetto non IVA” a “soggetto IVA”.
  • Nel caso in cui la fatturazione avvenga contestualmente all’incasso, occorre verificare l’ammontare dei ricavi/compensi e laddove la fattura in via di emissione comporti lo sfioramento della soglia, l’intera operazione sarà soggetta ad IVA. Mentre nel caso in cui la fatturazione venga anticipata rispetto all’incasso, a dover scontare IVA è la sola fattura il cui incasso genera lo scostamento e tutte quelle già emesse senza addebito di IVA non devono essere integrate.
  • Per quanto riguarda gli acquisti effettuati a partire dalla data di adozione del regime ordinario IVA interessa principalmente i beni, servizi non ancora ceduti al momento del cambio del regime contabile e acquisti di beni ammortizzabili.
  • Infine, a partire dal momento in cui il contribuente entra nel regime ordinario IVA, è tenuto a istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo II del DPR 600/73; è tenuto a liquidare l’IVA e a presentare la comunicazione della liquidazione periodica IVA ed infine a predisporre e trasmettere la dichiarazione IVA relativa all’anno di avvenuto passaggio.