NUOVE ALIQUOTE E NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO

Il D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 2161 prevede limitatamente per l’anno 2024, che l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del Tuir (D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917), le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  1. a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
  2. b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  3. c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

 

Le differenze rispetto alla disciplina “ordinaria” sono quindi:

  • che prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • che il primo scaglione di reddito è innalzato a 28 mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • che è soppressa l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28 mila euro;

Rimangono invece invariati il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

 

Di seguito uno schema di confronto.

IRPEF 2023

IRPEF 2024

scaglioni

Aliquote

scaglioni da Dlgs 216/2023

Aliquote

fino a 15.000 euro

23%

da 0 a 28.000 euro

23%

da 15.001 a 28.000 euro

25%

da 28.001 a 50.000 euro

35%

da 28.001 a 50.000 euro

35%

oltre 50.000 euro

43%

oltre 50.0000

43%

DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Il D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 2161 prevede inoltre un innalzamento, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del Tuir).

Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

La Circolare n.2/E del 2024 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce, che con tale modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l’ammontare del reddito escluso da imposizione (la no tax area), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

 

Di seguito uno schema riepilogativo.

REDDITO

IMPORTO DETRAZIONE

fino a 15.000 euro

1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380)

da 15.001 a 28.000 euro

1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito) / (28.000 – 15.000)]

da 28.001 a 50.000 euro

1.910 x [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)]

oltre 50.000 euro

Nessuna detrazione

Al riguardo si specifica che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali, ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e della quota di agevolazione ACE.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Sempre per il solo 2024, il D.lgs. n. 216/2023 modifica il requisito necessario per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 1, del Dl. n. 3/2020. Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l’imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all’articolo 49 comma 2, lettera a), del Tuir) e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

DETRAZIONI FISCALI

In merito alle detrazioni Irpef 2024 si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, in relazione ai seguenti oneri è diminuito di un importo pari a euro 260:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.