Il congedo parentale è un diritto fondamentale sia per le madri che per i padri lavoratori, che offre un periodo di astensione dal lavoro della durata massima di 10 mesi, da distribuire tra entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino.

Questo diritto si estende anche ai genitori adottivi o affidatari, senza limiti d’età del minore, purché venga esercitato entro 12 anni dall’integrazione nella famiglia e prima del raggiungimento della maggiore età.

Nel caso in cui la richiesta di congedo parentale provenga dalla madre, è necessario distinguere tra lavoratrice dipendente e lavoratrice autonoma.

La lavoratrice dipendente ha diritto a un periodo, continuativo o frazionato, che non superi i 6 mesi, da fruire una volta terminato il periodo di astensione obbligatoria, noto come congedo di maternità. Se la madre è l’unico genitore, il congedo si estende fino a un massimo di 10 mesi

La lavoratrice autonoma ha invece diritto a un congedo parentale di 3 mesi durante il primo anno di vita del bambino, a patto che, durante tale periodo, si astenga effettivamente dall’attività lavorativa.

Il congedo parentale può essere richiesto anche dal padre, il quale se lavoratore dipendente ha il diritto di usufruire di questo congedo dal momento della nascita del figlio, per un periodo che può essere continuativo o frazionato, con una durata massima di 6 mesi. Tuttavia, se decide di astenersi dal lavoro per un periodo, sia continuativo che frazionato, della durata non inferiore a 3 mesi, il limite del congedo si estende a 7 mesi.

Il D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, introduce il diritto al congedo parentale anche per il padre lavoratore autonomo, consentendo così ad entrambi i genitori di fruire di un congedo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Il totale dei congedi parentali concessi ai genitori può è esteso a un massimo di 11 mesi.

L’indennità è a carico dell’Inps e non del datore di lavoro, per un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo.

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 30% al 60% della retribuzione per un ulteriore mese di congedo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Inoltre, solo per il 2024, questa indennità per l’ulteriore mese è elevata all‘80% della retribuzione.

La nuova disposizione può essere applicata alternativamente tra i genitori. Questo significa che il mese di congedo aggiuntivo al 60% o 80% può essere fruito da uno dei genitori o diviso tra entrambi, a seconda delle necessità e delle scelte familiari.

Le nuove regole si applicano ai genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità (anche solo per un giorno) successivamente al 31 dicembre 2023. Questo termine di decorrenza assicura che i genitori possano beneficiare delle nuove indennità per congedi che iniziano nel 2024.

La domanda per il congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale dell’INPS, il Contact center integrato, o tramite gli Istituti di Patronato.

Le regole sul congedo all’80% non si applicano invece ad altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata e altre categorie non dipendenti. Anche per gli operai agricoli l’indennità di congedo resta al 30%.

Come chiarito anche dal Dipartimento della famiglia, la fruizione alternata del congedo tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

Per il solo anno 2024, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese è elevata dall’originale 30% al 60% della retribuzione. Specificamente per il 2024, questa indennità per l’ulteriore mese è ulteriormente incrementata all’80% della retribuzione.

l’indennità elevata è disponibile per un mese di congedo che deve essere fruito entro il sesto anno di vita del bambino, o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età del minore.

Questa disposizione può essere applicata alternativamente tra i genitori, il che significa che possono decidere di suddividere il congedo aggiuntivo tra di loro o che un solo genitore può fruirne per l’intero periodo. Inoltre tale’indennità può essere fruita in modalità completa, mensile, giornaliera o oraria, a seconda delle necessità del lavoratore e delle politiche del datore di lavoro.

La nuova disposizione si applica esclusivamente ai genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità (anche solo per un giorno) successivamente al 31 dicembre 2023. Pertanto, i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023 non sono idonei per l’indennità aumentata per il 2024.

il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Regole congedo parentale fruito dal 1° gennaio 2023

I periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.

Regole congedo parentale Gennaio-Dicembre 2024

I periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.

Regole congedo fruito dal 1° gennaio 2025

I periodi di congedo parentale sempre fino al limite di un mese, se fruiti, a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati al 60% della retribuzione anziché all’80%;successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30 della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi.

I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l’articolo 34, comma 3, del T.U.).

Al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, si riportano di seguito alcuni esempi, come da circolare Inps n. 57 del 18/04/2024

Esempio A)

–    Figlio nato il 20 novembre 2023;

–    la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2024;

–    il padre fruisce di 2 mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024.

Il mese di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023).

Il periodo di congedo parentale dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è indennizzabile al 30% della retribuzione.

Il periodo di congedo parentale dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2024).

 Ai genitori residuano 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all’80%, se fruiti entro il 2024, altrimenti al 60% se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Esempio B)

–    Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2023 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2024;

–    il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) e due mesi indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore);

–    il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2024 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025).

Esempio C)

–    Figlio nato il 16 gennaio 2024;

–    madre non lavoratrice;

–    padre lavoratore iscritto alla Gestione separata;

–    il padre fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione (in quanto l’elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti) dal 1° maggio 2024 al 31 ottobre 2024;

–    in data 1° giugno 2025 la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede due mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025.

Alla madre spetta un mese indennizzabile all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2023) e un ulteriore mese indennizzabile al 60% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2024). Le residuano altri tre mesi di congedo parentale, di cui uno indennizzabile al 30% della retribuzione e due non indennizzabili, oppure, indennizzabili se la madre ha un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.

 Esempio D)

–    Madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 27 maggio 2024;

–    padre lavoratore libero professionista iscritto presso una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;

–    la madre fruisce di un mese di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione dal 1° al 30 giugno 2024;

–    il padre non fruisce di congedo parentale;

–    la madre in data 1° giugno 2025 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di due mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025.

Dei due mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, un mese è indennizzabile all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2023) e un ulteriore mese al 60% (previsto dalla legge di Bilancio 2024), in quanto i due mesi rientrano all’interno dei tre mesi non trasferibili previsti dall’articolo 34 del D.lgs n. 151/2001. Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

 Esempio E)

–    Figlio nato il 20 dicembre 2023;

–    madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 20 marzo 2024;

–    padre lavoratore libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;

–    la madre fruisce di un mese di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione dal 1° al 30 giugno 2024;

–    il padre non fruisce di congedo parentale;

–    la madre in data 1° giugno 2025 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di due mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025.

Dei due mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, un mese è indennizzabile all’80% (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) in quanto il minore è nato nell’anno 2023. Non spetta, invece, l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2024) in quanto il minore è nato prima del 1° gennaio 2024 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31 dicembre 2023, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione separata. Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

 Esempio F)

–  Figlio nato il 27 febbraio 2025;

–  la madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 con diritto all’indennità al 100% della retribuzione, così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;

–  il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2025 al 31 agosto 2025, con diritto a un mese di congedo indennizzato all’80% (legge di Bilancio 2023), un mese indennizzato al 60% (legge di Bilancio 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione.

I mesi indennizzabili al padre sono compatibili con la previsione contrattuale di maggiore favore riconosciuta alla madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica.

Le indicazioni sopra riportate si applicano anche in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

In fine si fa presente che la domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

–    tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS);

–    tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

–    tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.