REGIME FORFETTARIO DI CUI ALLA L. 398/1991 IN AMBITO SPORTIVO E NUOVA DISCIPLINA IVA DAL 2026
La Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 è una normativa fiscale italiana pensata per semplificare la gestione contabile e fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD). Questo regime offre vantaggi significativi per i soggetti che vi aderiscono, permettendo loro di beneficiare di modalità agevolate per il trattamento fiscale delle attività commerciali.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LEGGE 398/1991:
- Soggetti ammessi:
- Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute dal CONI.
- Società sportive dilettantistiche (SSD) senza fini di lucro.
- Le ASD e le SSD, in possesso dei requisiti previsti, possono essere iscritte al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” istituito presso il Dipartimento per lo sport (che sostituisce a tutti gli effetti il precedente “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI).
- L’iscrizione certifica la natura dilettantistica dell’attività sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l’attività didattica e formativa, ed è pertanto necessaria affinché l’attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono.
- Requisiti per l’accesso:
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- Aver conseguito nel periodo d’imposta precedente un volume di affari commerciale (ricavi derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità, cessioni di beni e servizi) che non superi i 400.000 euro annuali.
- Per i soggetti di nuova costituzione l’opzione per il regime può essere esercitata qualora si ritenga di conseguire nel medesimo periodo d’imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 400.000 euro (nel caso in cui il primo periodo di gestione dell’ente risulti inferiore all’anno solare, il limite di importo si determina rapportandolo ai giorni effettivi).
- Relativamente all’individuazione delle entrate da computare nel plafond di proventi commerciali ai fini dell’accesso al regime, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che trovano collocazione tutti i proventi costituenti ricavi di cui all’articolo 85 del t.u.i.r. nonché le eventuali sopravvenienze attive di cui al successivo articolo 88 del medesimo testo unico, relative alle attività commerciali esercitate.
- Esercizio dell’opzione:
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- L’opzione per il regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991, validamente esercitata con comportamento concludente deve essere comunicata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 544 del 1999, alla SIAE, competente in relazione al domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno, ed all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 442 del 1997.
- Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 544 del 1999, l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.
- Semplificazioni fiscali e contabili:
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- Esenzione dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA (nella prima dichiarazione dei redditi andrà barrata l’apposita casella nel quadro VO).
- Obbligo di emissione della fattura solo per alcune operazioni tra cui sponsorizzazioni, pubblicità e cessioni di diritti TV/radio (dal 2024 in formato elettronico).
- Agevolazioni nel calcolo delle imposte:
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- Iva: Determinata forfettariamente applicando il 50% dell’Iva incassata sulle operazioni imponibili (es. sponsorizzazioni, pubblicità), mentre per le cessioni di diritti TV/radio si calcola sui 2/3.
- Ires: Il reddito imponibile è determinato applicando una percentuale forfettaria del 3% sui ricavi commerciali, con l’aggiunta di alcune componenti come le plusvalenze patrimoniali.
- Irap: La base imponibile è determinata sommando al reddito imponibile ai fini Ires le retribuzioni per il lavoro dipendente e redditi a questi assimilati ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
- Fuoriuscita dal regime:
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- Se nel corso del periodo d’imposta si supera il limite di proventi commerciali di 400.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente con effetto dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito.
- Pertanto, qualora si consegua nel periodo d’imposta proventi per l’esercizio di attività commerciali superiori a 400.000 euro, si determinano, sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:
- dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei 400.000 euro, il reddito imponibile sarà determinato, l’Iva sarà applicata e gli adempimenti fiscali saranno posti in essere, secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991;
- dal mese successivo all’avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d’imposta, si applicherà il regime tributario ordinario, sia con riferimento alla determinazione dell’imposta che ai fini degli adempimenti fiscali.
OBBLIGHI PRINCIPALI NEL REGIME 398:
- Registrazione dei ricavi: Annotare i proventi commerciali su un apposito modello, indicando separatamente le operazioni esenti da IVA e quelle imponibili.
- Fatturazione: Obbligo di fatturazione elettronica per alcune operazioni commerciali (es. sponsorizzazioni), mentre altre possono essere documentate con ricevute.
- Versamenti IVA: Trimestrali (entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).
- Rendiconto annuale: Necessario per documentare le spese e le entrate legate a manifestazioni agevolate.
- Soglia di 400.000 euro: Se il volume di affari commerciale supera questo limite, l’associazione deve abbandonare il regime agevolato e adottare la contabilità ordinaria.
- Compatibilità con la normativa europea: L’UE ha imposto modifiche per garantire che le agevolazioni non violino le regole della concorrenza, da cui derivano alcune delle novità in vigore dal 2026.
- Obbligo di separazione contabile: Le associazioni che svolgono sia attività istituzionali che commerciali devono distinguere chiaramente i proventi.
NOVITÀ E IMPATTI DAL 1° GENNAIO 2026
Le principali novità sulle ASD/SSD a partire dal 1° gennaio 2026 riguardano la nuova disciplina dell’IVA. Questi cambiamenti sono stati introdotti per conformarsi alle direttive europee e per superare le precedenti normative che erano considerate in contrasto con le regole della concorrenza e del mercato dell’UE.
Di seguito i cambiamenti più significativi:
Le prestazioni di servizi e cessioni di beni conformi alle finalità istituzionali delle ASD/SSD, che in precedenza erano considerate escluse da IVA, saranno invece esenti da IVA. Questo include le prestazioni sportive strettamente connesse alla pratica dello sport, rese sia ai soci che a non soci, a condizione che le associazioni siano senza fini di lucro.
I proventi interessati dalla modifica sono:
- Prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport o dell’educazione fisica, ad esempio:
- Lezioni sportive (es. corsi di nuoto, tennis, arti marziali);
- Allenamenti o attività didattiche sportive.
- Cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali, ad esempio:
- Materiale sportivo o pubblicazioni vendute agli associati.
- Prestazioni rese a soci, associati o partecipanti:
- Servizi organizzati per i membri delle associazioni, precedentemente considerati “fuori campo IVA”.
- Prestazioni occasionali rese a non associati, purché strettamente connesse alla pratica sportiva.
Questi proventi, finora considerati esclusi dal campo di applicazione dell’IVA (art. 4, comma 4, DPR 633/1972), dal 2026 saranno esenti da IVA, a condizione che l’ente sportivo sia qualificato come organismo senza fini di lucro.
Le ASD/SSD dovranno dotarsi di una partita IVA anche per prestazioni che prima erano fuori campo. Sebbene queste prestazioni siano esenti, l’adempimento è necessario.
A partire dal 1° gennaio 2026, anche per operazioni commerciali esenti da IVA (es. sponsorizzazioni, pubblicità, cessione di diritti TV/radio), sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.
Per le ASD/SSD che optano per il regime agevolato, i proventi delle operazioni esenti (che ora rientrano tra quelli di natura commerciale) concorreranno al plafond di 400.000 euro previsto per beneficiare del regime agevolato.
Rimane applicabile la determinazione forfettaria dell’IVA, con il 50% per operazioni imponibili e 2/3 per diritti TV/radio. Inoltre, Le ASD/SSD dovranno adempiere agli obblighi contabili e dichiarativi previsti per il regime IVA esente, inclusi i registri e la dichiarazione annuale IVA (salvo esoneri specifici).
Implicazioni della riclassificazione
Trasformazione da “escluse” a “esenti da IVA”:
Escluse IVA: in passato, tali operazioni non erano rilevanti per l’IVA, quindi non richiedevano alcun adempimento IVA.
Esenti da IVA: dal 2026, pur non essendo soggette al pagamento dell’IVA, queste operazioni rientreranno nella disciplina IVA, con obblighi come:
- L’annotazione nei registri;
- L’emissione di documenti fiscali (es. fatture elettroniche);
- La tenuta della contabilità.
Effetto sulla detraibilità dell’IVA sugli acquisti:
L’esenzione comporta che l’IVA sugli acquisti correlati a queste operazioni non sarà detraibile, a meno che gli acquisti siano attribuibili ad attività imponibili.
Nuovo trattamento fiscale dei proventi:
Ai fini IVA, i proventi saranno considerati commerciali, e quindi:
- Contribuiranno al plafond di 400.000 euro per il regime della Legge 398/91.
- Richiederanno separazione contabile rispetto ai proventi “istituzionali” o “non commerciali”.