L’attività svolta dall’amministratore di una società a responsabilità limitata (S.r.l.) è generalmente assimilata alle collaborazioni coordinate e continuative. Il compenso riconosciuto, che può includere anche benefit, premi e piani di welfare, è soggetto a regole fiscali e previdenziali analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti.
La determinazione e la deducibilità del compenso richiedono specifiche delibere assembleari, mentre l’erogazione di fringe benefit o di strumenti di welfare aziendale deve rispettare le norme del TUIR e le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
È importante porre particolare attenzione ai casi di gratuità dell’incarico, rinuncia al compenso e limiti di deducibilità.
Natura del rapporto
Il rapporto tra amministratore e società non costituisce lavoro subordinato, ma una collaborazione continuativa: l’amministratore opera in immedesimazione organica con la società, diventandone parte integrante.
L’assenza di un contratto o della comunicazione UNILAV non esclude gli obblighi previdenziali (Gestione
Separata INPS, INAIL) e fiscali (ritenute IRPEF, addizionali, flusso UNIEMENS).
Adempimenti principali
Per questo tipo di rapporto:
- non è previsto un contratto di lavoro dipendente;
- non si effettua la comunicazione UNILAV;
- l’amministratore deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS e all’INAIL;
- occorre trasmettere mensilmente il flusso UNIEMENS;
- il compenso deve essere registrato nel Libro Unico del Lavoro per ciascun mese di corresponsion
Determinazione del compenso
Il compenso spettante all’amministratore deve essere deliberato in modo espresso e autonomo dall’assemblea dei soci o previsto dallo statuto. L’approvazione congiunta al bilancio è ammessa solo se l’assemblea discute e delibera esplicitamente l’importo, non potendo considerarsi implicita.
Ogni modifica o aumento del compenso deve essere deliberato ai sensi dell’art. 2364 c.c. In mancanza di determinazione da parte dell’assemblea o dello statuto, il compenso può essere fissato dal giudice, poiché l’incarico si presume oneroso (art. 2389 c.c.; Cass. n. 2895/1991).
L’incarico può anche essere gratuito, purché ciò risulti da un’apposita delibera o dallo statuto e sia accettato espressamente dall’amministratore. La rinuncia al compenso deve essere formale e non tacita, poiché solo in tal caso vengono meno gli obblighi contributivi e fiscali.
Deducibilità
I compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio di effettivo pagamento, se determinati con
delibera o previsti nello statuto e purché risultino inerenti all’attività aziendale e congrui. Occorre distinguere:
- compensi fissi → deducibili nell’esercizio di corresponsione;
- compensi legati alla partecipazione agli utili → deducibili anche se non iscritti nel conto economic
L’Agenzia delle Entrate può disconoscere la deducibilità se i compensi risultano sproporzionati o elusivi (Risoluzione AE n. 113/E/2012).
Benefit, premi di risultato e welfare
I fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, del TUIR, la cui soglia di esenzione per il 2024 è stata elevata a
1.000 euro o 2.000 euro in presenza di figli a carico (Sono considerati fiscalmente a carico i figli con reddito annuo non superiore a € 2.840,51, elevato a € 4.000 per figli fino a 24 anni), si applicano anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come gli amministratori (art. 50, co. 1, lett. c-bis TUIR).
Tra i benefit rientrano:
- somme o valori erogati in denaro o natura;
- spese per utenze domestiche (acqua, luce, gas);
- canoni di locazione e interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale del benef
I piani di welfare possono essere estesi anche agli amministratori che percepiscono redditi assimilati, ma non possono essere applicati quando il beneficiario è l’amministratore unico, poiché in tal caso si tratterebbe di un piano “ad personam”, non collettivo.
I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili entro il limite di € 5.164,57 annui (art. 10
TUIR).
La deducibilità integrale del costo per l’azienda è ammessa solo se il piano welfare è adottato tramite contratto, accordo o regolamento aziendale (Circolare AE n. 28/E/2016).
Esempio pratico
La società Alfa S.r.l. nomina nel 2025 un amministratore unico senza indicare il compenso nello statuto. Successivamente, l’assemblea delibera un compenso annuo di € 40.000, più l’uso promiscuo dell’auto aziendale.
Ogni mese:
- la società eroga il compenso, applicando ritenute IRPEF e addizionali;
- registra l’importo nel Libro Unico del Lavoro;
- valuta l’uso promiscuo dell’auto come fringe benefit ai sensi dell’art. 51, co. 4 TUIR, includendolo parzialmente nel reddito imponibile dell’amministrator
Il costo complessivo (compenso + benefit) è deducibile per Alfa S.r.l. nell’esercizio di pagamento, essendo conforme alla delibera assembleare e inerente all’attività d’impresa.
