Il 2025 segna un anno di svolta per il settore dell’influencer marketing, un’industria che muove ormai un business da milioni di euro. Dopo anni di incertezze, il legislatore è intervenuto per portare questa figura professionale fuori dalla “zona grigia” , definendo un quadro normativo più chiaro sia sul piano fiscale che su quello previdenziale.
I due interventi principali sono:
- la Circolare INPS n. 44/2025 , che chiarisce gli inquadramenti previdenziali;
- l’introduzione di un codice ATECO specifico, il 73.11.03 (Influencer marketing).
Di seguito i punti chiavi da conoscere
- La “Tassa Etica”
Si tratta di un prelievo aggiuntivo del 25% destinato a chi riceve proventi da piattaforme che ospitano contenuti sessualmente espliciti.
Il punto cruciale, confermato di recente, è che questa sovrattassa si applica anche ai contribuenti in regime forfettario.
Cosa significa per l’influencer? È fondamentale implementare una contabilità che permetta di separare e indicare chiaramente i proventi derivanti da queste specifiche piattaforme. In caso contrario, si rischia l’applicazione della sovrattassa su ricavi non pertinenti.
- L’inquadramento Previdenziale: i tre percorsi possibili
La Circolare INPS n. 44/2025 impone una scelta consapevole della gestione previdenziale: possibili tre percorsi distinti a seconda della natura dell’attività.
- Lavoro Autonomo Professionale (Gestione Separata)
- Chi riguarda: È il caso del creator che opera senza una struttura organizzata , producendo contenuti in prima persona e collaborando con brand. Non c’è un’organizzazione di mezzi e persone tale da configurare un’impresa.
- Obbligo: Iscrizione alla Gestione Separata INPS e versamento dei contributi in percentuale sul reddito.
- Attività Imprenditoriale (Gestione Commercianti)
- Chi riguarda: Quando l’attività diventa strutturata, con un’organizzazione di mezzi e persone (es. team, attrezzature dedicate, processi complessi).
- Obbligo: Iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti INPS , che prevede contributi fissi minimali più una quota percentuale sull’eccedenza. È questo il contesto in cui si inserisce il nuovo codice ATECO 73.11.03.
- Attività assimilabili allo Spettacolo (Fondo FPLS)
- Chi riguarda: Influencer la cui attività si traduce in performance assimilabili a spettacoli , come chi dai social approda a teatro, TV o eventi live.
- Obbligo: Iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) , con l’applicazione delle regole specifiche di questo fondo.
- Diritto d’Immagine e Promozione
Un errore comune è confondere la semplice cessione del diritto d’immagine con una prestazione promozionale complessa.
- La cessione del diritto d’immagine riguarda il semplice “uso” dell’immagine e può generare redditi da diritti;
- La prestazione promozionale strutturata (tipica del “VIP influencer”) è un servizio complesso che include la creazione di contenuti, la partecipazione a eventi e la garanzia di deliverable di marketing.
Questa seconda fattispecie non può essere gestita come una semplice cessione di diritti, ma deve essere correttamente inquadrata in una delle tre gestioni previdenziali (GS, GC o FPLS) in base all’attività effettiva.
- Agenzie e Contrattualistica
In questo nuovo scenario, le agenzie che ingaggiano influencer hanno una responsabilità cruciale. Non basta più un accordo generico.
I contratti devono essere coerenti con gli obblighi di legge e definire chiaramente:
- L’esatta natura dell’attività richiesta.
- La corretta gestione previdenziale a cui l’influencer è iscritto.
- Clausole specifiche su contributi, riparto degli oneri , uso della proprietà intellettuale (IP) e gestione della “tassa etica” se applicabile.
Una corretta qualificazione non è un formalismo, ma la chiave per evitare contenziosi futuri.
