Partite IVA inattive e chiusura d’ufficio

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 277710/2026, è intervenuta per aggiornare la procedura di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive. La norma consente all’Amministrazione finanziaria di cancellare d’ufficio le posizioni dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiano esercitato attività d’impresa, artistiche o professionali nelle ultime tre annualità (comprendendo anche i dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea).

  1. La comunicazione preventiva

Il provvedimento definisce i nuovi canali e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva di chiusura:

  • Invio al domicilio digitale: L’Agenzia inoltra la comunicazione via PEC/domicilio digitale del titolare della partita IVA (individuato ai sensi dell’art. 60-ter del DPR n. 600/1973) o, in sua assenza, a quello del rappresentante legale.
  • Notifica cartacea di riserva: Qualora i domicili digitali non siano disponibili, l’atto viene trasmesso tramite raccomandata A/R all’indirizzo di domicilio fiscale risultante dall’Anagrafe tributaria.
  • Consultazione digitale e avvisi: La comunicazione è accessibile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento viene notificata sia tramite avviso nell’area riservata del portale sia mediante messaggio sull’App IO.
  1. Termini per la chiusura e diritto di opposizione

La chiusura d’ufficio decorre dal 60° giorno successivo al ricevimento della comunicazione preventiva. Qualora la consegna non vada a buon fine, il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui l’atto viene messo a disposizione nell’area riservata.

Come opporsi alla cancellazione:

Il contribuente che ritenga non sussistenti i presupposti per la cessazione può rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di 60 giorni. In tale sede, potrà fornire chiarimenti e idonea documentazione per dimostrare l’effettiva persistenza della propria condizione di soggetto attivo ai fini IVA.

  1. Riattivazione tardiva della Partita IVA e del Codice Fiscale

Qualora siano già trascorsi i 60 giorni, il contribuente che ritenga illegittima la chiusura mantiene comunque la possibilità di rivolgersi agli uffici territoriali dell’Agenzia presentando una richiesta motivata di riattivazione.

  • Effetti retroattivi: Se l’ufficio accoglie l’istanza a seguito dell’esame della documentazione, la riattivazione produce effetti dalla data originaria di apertura della partita IVA, senza alcuna soluzione di continuità.
  • Nessun nuovo numero: Non viene attribuita una nuova partita IVA, ma viene ripristinata la posizione originaria a tutti gli effetti di legge.
  • Codice fiscale: La medesima facoltà di ripristino è garantita, nei casi previsti dalla norma, anche con riferimento al codice fiscale eventualmente estinto a seguito della procedura.